STATUTO A.S.D. ANTARES NUOTO LATINA
STATUTOASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
ANTARES NUOTO LATINA
ARTICOLO 1
DENOMINAZIONE
E’ costituta un’Associazione sportiva dilettantistica ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata Associazione Sportiva Dilettantistica Antares Nuoto Latina, in breve “A.S.D.Antares Nuoto Latina
ARTICOLO 2
SEDE E DURATA
La sede della Associazione Sportiva Dilettantistica Antares Nuoto Latina è in Latina Via Lavinio n.2/4 La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.
ARTICOLO 3
SCOPO
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Antares Nuoto Latina è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro.
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Antares Nuoto Latina ha per scopo il miglioramento psico - fisico e morale della collettività favorendo la diffusione e la pratica sia agonistica (dilettanti) che didattica e di propaganda dello sport in genere ed in particolare delle attività natatorie.
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, la Associazione Sportiva Dilettantistica Antares Nuoto Latina potrà:
1 Perseguire finalità sportive dilettantistiche, amatoriali e ricreative attraverso la gestione di attività sportive, agonistiche, didattiche, ricreative ed aggregative ,ivi comprese attività culturali, di svago e di tempo libero;
2 Svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione e realizzazione di immobili, di impianti ed attrezzature sportive e ricreative per il conseguimento delle finalità sociali. 3 Partecipare alla promozione, all’organizzazione e allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni, ed in generale all’attività sportiva dilettantistica della Federazione Italiana Nuoto a cui l’Associazione intende affiliarsi e ad eventuali altre Federazioni sportive e/o Enti di Promozione sportiva a cui intenderà aderire.
4 Promuovere, se del caso, corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali.
5 Svolgere attività ricreative in favore dei propri soci correlate allo scopo sociale, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.
La Associazione Sportiva Dilettantistica Antares Nuoto Latina intende affiliarsi alla Federazione Italiana Nuoto. L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, del CONI, nonché allo statuto e ai regolamenti della Federazione Italiana Nuoto e s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti degli Enti sopra indicati dovessero adottare a suo carico, come pure le
decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
La Associazione Sportiva Dilettantistica Antares Nuoto Latina potrà inoltre aderire ad altre Associazioni o Società aventi finalità analoghe alle proprie.
La Associazione Sportiva Dilettantistica Antares Nuoto Latina è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dall’obbligatorietà del bilancio annuale.
L’associazione potrà darsi veste giuridica diversa, allo scopo di realizzare le finalità statutarie.
ARTICOLO 4
SOCI
I soci della Associazione Sportiva Dilettantistica Antares Nuoto Latina possono essere persone fisiche che ne condividono gli scopi e che s’impegnano a realizzarli.
Sono soci ordinari coloro che partecipano alle attività organizzate dalla Associazione. L’adesione alla Associazione Sportiva Dilettantistica Antares Nuoto Latina è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
La qualifica di socio è intrasmissibile e la quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
ARTICOLO 5
DIRITTI DEI SOCI
Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali con esercizio del diritto di voto. Al socio qualora ne facesse richiesta è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art.12.
La qualifica di socio da diritto a frequentare tutte le iniziative promosse dall’Associazione.
I soci hanno il dovere di difendere in campo sportivo il buon nome della Associazione Sportiva Dilettantistica Antares Nuoto Latina e di osservare le regole dettate dalla Federazione ed organismi ai quali l’Associazione aderisce
ARTICOLO 6
DECADENZA DEI SOCI
La qualifica di socio non è temporanea e dura fino a che non venga persa per uno dei seguenti motivi:
a) per recesso, che deve essere esercitato con dichiarazione scritta presentata al Consiglio Direttivo;
b) per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che abbia compiuto azioni disonorevoli o comunque idonee a recare grave pregiudizio al buon nome dell’Associazione o al perseguimento del fine sociale.
Il socio che per qualsiasi causa abbia cessato di appartenere alla Associazione Sportiva Dilettantistica Antares Nuoto non può chiedere la restituzione delle quote versate e non ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
ARTICOLO 7
ORGANI SOCIALI
Gli organi della Associazione Sportiva Dilettantistica sono:
•l’Assemblea generale dei soci;
•il Presidente;
•il Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 8
FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo della Associazione Sportiva Dilettantistica Antares Nuoto ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.
La convocazione dell’Assemblea potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati che all’atto della richiesta ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione
dell’Assemblea potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o ,comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie della Associazione i soli soci non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro membro del Consiglio Direttivo intervenuto all’Assemblea e scelto dalla maggioranza dei presenti.
L’Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori.
Nell’Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un Notaio.
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori.
Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
ARTICOLO 9
VALIDITA’ DELLE ASSEMBLEE
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
Sia l’Assemblea ordinaria che l’Assemblea straordinaria saranno validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
La seconda convocazione delle assemblee dovrà essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.
ARTICOLO 10
ASSEMBLEA ORDINARIA
La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede della Associazione Sportiva
Dilettantistica Antares Nuoto Latina In alternativa la convocazione potrà avvenire con comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax, telegramma o raccomandata (anche a mano). Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L’Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo.
Spetta all’Assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della Associazione nonché in merito:
- all’approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi di ciascun anno;
- all’approvazione dei regolamenti sociali;
- alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- a tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 11
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede della Associazione Sportiva Dilettantistica Antares Nuoto Latina In alternativa la convocazione potrà avvenire con comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o raccomandata (anche a mano). Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
- approvazione e adeguamento dello statuto sociale;
- scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.
L’assemblea straordinaria potrà deliberare la modifica della veste giuridica in società sportiva qualora ciò si rendesse opportuno per l’ampliamento delle attività statutarie.
ARTICOLO 12
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consigli o Direttivo è composto da un numero minimo di 3 ad un massimo di 7 membri. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario con funzioni di tesoriere.
Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, tuttavia potranno essere riconosciuti dei rimborsi spese e dei compensi a coloro che svolgono uno specifico incarico tecnico, organizzativo o amministrativo nell’ambito delle attività sociali e comunque nei limiti delle normative vigenti. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni (quadriennio olimpico) e i suoi componenti sono rieleggibili.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e tenuto conto dei divieti e delle incompatibilità di legge e dei regolamenti sportivi.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
ARTICOLO 13
COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo da sottoporre all’Assemblea;
c) convocare le assemblee dei soci;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi l’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci;
e) attuare le finalità previste dallo statuto e le delibere prese dall’Assemblea dei soci;
f) affidare a singoli consiglieri la responsabilità di singole attività sportive, amministrative o gestionali, precisando comunque che in caso di divergenze le decisioni del Consiglio Direttivo prevalgono sempre su quelle dei consiglieri delegati.
ARTICOLO 14
IL PRESIDENTE
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e può sottoscrivere qualsiasi atto e compiere qualsiasi operazione in nome e per conto dell’Associazione , nel rispetto delle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci.
In caso di sua assenza od impedimento egli è sostituito dal Vice-Presidente o dal consigliere più anziano.
ARTICOLO 15
DIMISSIONI
Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, subentreranno i primi dei non eletti. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino scadenza dei consiglieri sostituiti.
Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice- Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo nel primo Consiglio Direttivo.Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di
tale evento dovrà essere convocata con urgenza l’Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione”, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.
ARTICOLO 16
IL RENDICONTO
Il Consiglio Direttivo redige i bilanci della Associazione, da sottoporre all’approvazione Assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico - finanziaria della Associazione.
Il Bilancio consuntivo deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell’Assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione
del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.
ARTICOLO 17
ANNO SOCIALE
L’anno sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
ARTICOLO 18
ENTRATE
Le entrate della Associazione Sportiva Dilettantistica sono costituite:
a) da tutti gli introiti che possono provenire alla Associazione dallo svolgimento delle sue attività sociali, istituzionali e ricreative;
b) da ogni altra entrata che possa concorrere a vantaggio dell’associazione purché non in contrasto con le finalità sociali.
ARTICOLO 19
IL PATRIMONIO
Il patrimonio dell’ Associazione è costituito:
a) da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Associazione, anche in seguito a successioni lasciti e donazioni;
b) dai trofei vinti.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ARTICOLO 20
SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento della Associazio--ne Sportiva Dilettantistica Antares Nuoto Latina. è deliberato dall’Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria. L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, nominerà uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo
dovrà essere devoluto ai fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO 21
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
I soci si impegnano a non adire il Giudice ordinario per qualsiasi controversia inerente i rapporti associativi. Tali controversie saranno decise da un arbitro unico nominato dal Presidente del Comitato regionale della Federazione Italiana Nuoto della regione nel cui ambito ha sede la società, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla
parte più diligente. La sede dell’arbitrato è stabilita, nell’ambito della provincia in cui ha sede la società, dall’arbitro nominato.
ARTICOLO 22
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del Coni e della Federazione Italiana Nuoto a cui la Associazione Sportiva Dilettantistica Antares Nuoto Latina è affiliata ed in via residuale le norme del Codice Civile e le Leggi speciali in materia.
Il presente statuto composto da 22 articoli, annulla e sostituisce il precedente del 26/06/1998 in quanto modificato ai sensi della legge 128 del 21/05/2004,con verbale del 18/10/2005 approvato dall’assemblea generale dei soci ed entra in vigore da subito.
Latina 18/10/2005
IL PRESIDENTE ALBERICO DAVOLI
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCION° ____________
___ l ___ sottoscritt___ __________________________________ nato/a a ______________________
il ___________ residente a _______________________________ in Via ________________________
n°____ tel _________________________________ C. F .___________________________________ ,
nella qualità di esercente la potestà di genitore sul/la minore ___________________________________
nato/a a________________________il____________, residente a________________________ in Via
___________________________ n°____tel_____________________C.F________________________
chiede
che quest’ultimo/a diventi socio dell’Associazione Sportiva ANTARES NUOTO LATINA e che ad esso/a per l’effetto venga rilasciata, ovvero nel caso in cui risultasse già socio dell’Associazione gli venga rinnovata, la tessera annuale attestante tale status, impegnandosi, in caso di accoglimento della presente domanda, ad accettare e rispettare integralmente lo Statuto dell’Associazione ed il regolamento allegato, consultabili anche sul sito ufficiale di questa società: www.antaresnuotolatina.it.
dichiara
inoltre e sin d’ora, di acconsentire, ai sensi dell’art. 11 della legge 675/96, alla conservazione dei propri dati da parte dell’Associazione, prendendo atto che essi verranno utilizzati esclusivamente nell’ambito delle attività di quest’ultima, con l’esclusione di qualsiasi diffusione e comunicazione a terzi, se non con l’espresso consenso del/la sottoscritto/a.
Latina ______________ ,
_____________________________________________
firma leggibile del richiedente
Latina ______________ , A.S. ANTARES NUOTO LATINA
______________________________________________
timbro associazione e firma del presidente o suo delegato
PARTITA IVA 01753290590 – COD. FISC. 91022020597 – COD. F.I.N. LAZ.000864

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